Commercialista e Revisore Contabile
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Il provvedimento dell'Agenzia Entrate del 30 giugno 2010 stabilisce che i bonifici effettuati per usufruire delle detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni) o di risparmio energetico (art. 1 commi da 344 a 347 Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni) debbano subire una ritenuta a titolo d'acconto sui redditi ex art. 25 Dl 78/2010. La sua misura, dal 01 marzo 2024, secondo la Legge di Bilancio 2024, passerà dall'8% all'11%.
Si ritiene che la portata della norma del Dl 78/2010 abbia carattere generale e che, quindi, la ritenuta si applichi a tutti i bonus edilizi istituiti successivamente al provvedimento dell'Agenzia Entrate citato all'inizio: Bonus Mobili, Superbonus, etc.
Fonte: Circolare per il professionista nr. 01 del 03 gennaio 2024
Con il provvedimento del 06 maggio 2019, l'Agenzia Entrate ha regolato il diritto di opposizione del cittadino all'invio delle spese sanitarie al Fisco.
Una modalità per esercitare tale diritto è di comunicare verbalmente all'operatore sanitario l'opposizione al momento del pagamento. Così facendo, non verrà inserito il codice fiscale del paziente nel documento commerciale o verrà annotata l'opposizione nella fattura o ricevuta fiscale. I relativi dati sanitari, quindi, non verranno acquisiti da nessun sistema informatico della Pubblica Amministrazione perché trasmessi senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.
Una seconda possibilità che ha il cittadino è quella di comunicare direttamente all'Agenzia tramite e_mail o telefono l'opposizione all'invio dei dati sanitari entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa sanitaria. Tali dati saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, ma, a loro volta, non saranno messi a disposizione dell'Agenzia Entrate, che non potrà utilizzarli per la dichiarazione precompilata.
Nel caso in cui non abbia esercitato il diritto di opposizione entro questo termine per tutte od una parte delle spese sanitarie, l'ultima finestra temporale a disposizione del paziente si apre tra il 09 febbraio e l'08 marzo. In questo lasso temporale potrà accedere direttamente al Sistema Tessera Sanitaria e selezionare le spese sanitarie che non vorrà trasmettere all'Agenzia Entrate. Quest'ultima modalità di opposizione è utile anche per i cosiddetti ripensamenti.
Fonte: Nt plus Fisco del 04 gennaio 2024.
La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che i crediti INPS emergenti dal quadro RR del modello redditi persone fisiche, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti ed alla gestione separata, saranno compensabili nel mod. F24 a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale scaturiranno, indipendentemente dal loro ammontare.
La stessa Legge prevede che le compensazioni orizzontali in F24, a partire dal 01 luglio 2024, non potranno più essere effettuate tramite home banking. Si potranno utilizzare per l'invio del modello F24 solamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate.
Dal 01 luglio 2024 viene previsto anche un divieto di compensazione orizzontale per tutte le tipologie di crediti di quei contribuenti che hanno ruoli scaduti e/o avvisi di accertamento esecutivi scaduti superiori a complessivi 100 mila euro per imposte erariali e relativi accessori. Sono esclusi da tale computo i tributi locali, i contributi INPS ed i premi INAIL.
Si tenga presente che rimane invariato il divieto di compensazione orizzontale di crediti tributari per chi ha ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori superiori a 1.500 euro.
Fonte: Sole 24 ore (norme e tributi) del 24 gennaio 2024.
Il Dlgs di riforma dell'accertamento approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 gennaio 2024 disciplina la differenza tra credito inesistente e non spettante dal punto di vista tributario rifacendosi alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.34419 e 34452 depositate l'11/12/2023).
Se ricorrono contemporaneamente i seguenti due requisiti si tratta di credito inesistente, altrimenti è non spettante:
1) Il credito è frutto, in tutto o in parte, di artificiosa rappresentazione o è carente dei presupposti costitutivi legali oppure è sorto, ma è estinto al momento del suo utilizzo.
2) L'inesistenza del credito non è riscontrabile attraverso i controlli formali ex art. 36 bis, 36 ter del dpr 600\73 e 54 bis del dpr 633\72.
Per completezza va detto che la Cassazione Penale con sentenza 6\2024 ha fornito una definizione più ampia di credito inesistente rispetto a quella appena descritta, con la conseguenza singolare che uno stessa compensazione di credito indebita potrebbe essere sanzionata dal punto di vista tributario in modo lieve rientrando nella casistica di credito non spettante, ed essere trattata penalmente come credito inesistente prevedendo la reclusione fino a 6 anni.
Fonte: Norme e Tributi p.4 Sole 24 Ore del 09/02/2024
In occasione di Telefisco 2024, l'Agenzia Entrate ha precisato che i costi, da indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi dai contribuenti in regime forfettario, devono essere presi al lordo dell'IVA in quanto, per i forfettari, tale imposta non è detraibile. Solo le spese documentate da fattura possono essere dichiarate. E' stato anche chiarito che i beni/servizi acquistati, utilizzati sia per scopi lavorativi che personali, devono essere comunicati al 50% del loro ammontare e non è possibile dimostrare una percentuale di utilizzo diversa.
Si ricorda che gli esercenti attività d'impresa devono indicare: il numero complessivo dei mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta; l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi, i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi e l'ammontare delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare le spese sostenute nell'anno per i consumi, ossia le spese per servizi telefonici, energia elettrica e carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per l'autotrazione.
Fonte: QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE del 20 settembre 2024.