Il canone RAI 2024 scende da 90 a 70 euro

La legge di Bilancio ha ridotto il canone annuale Rai a 70 euro per il 2024. 
La risoluzione 1/E 2024 dell'Agenzia Entrate illustra le 3 diverse modalità di pagamento:
1) nei nuclei familiari in cui almeno un componente è titolare di utenza elettrica residenziale, l'addebito è bimestrale da gennaio ad ottobre nella relativa bolletta.
2) I pensionati possono scegliere di pagarlo mediante la trattenuta sulla pensione.
3) Gli altri nuclei familiari dovranno procedere al pagamento, entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il modello F24 con codice tributo TVRI.
Fonte: Nt plus Fisco del 04/01/2024





La ritenuta sui bonifici edilizi sale dall'8% all'11%.

Il provvedimento dell'Agenzia Entrate del 30 giugno 2010 stabilisce che i bonifici effettuati per usufruire delle detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni)  o di risparmio energetico (art. 1 commi da 344 a 347 Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni)  debbano subire una ritenuta a titolo d'acconto sui redditi ex art. 25 Dl 78/2010. La sua misura, dal 01 marzo 2024, secondo la Legge di Bilancio 2024, passerà dall'8% all'11%.
Si ritiene che la portata della norma del Dl 78/2010 abbia carattere generale e che, quindi, la ritenuta si applichi a tutti i bonus edilizi istituiti successivamente al provvedimento dell'Agenzia Entrate citato all'inizio: Bonus Mobili, Superbonus, etc.
Fonte: Circolare per il professionista nr. 01 del 03 gennaio 2024

Opposizione all'invio delle spese sanitarie

Con il provvedimento del 06 maggio 2019, l'Agenzia Entrate ha regolato il diritto di opposizione del cittadino all'invio delle spese sanitarie al Fisco.
Una modalità per esercitare tale diritto è di comunicare verbalmente all'operatore sanitario l'opposizione al momento del pagamento. Così facendo, non verrà inserito il codice fiscale del paziente nel documento commerciale o verrà annotata l'opposizione nella fattura o ricevuta fiscale. I relativi dati sanitari, quindi, non verranno acquisiti da nessun sistema informatico della Pubblica Amministrazione perché trasmessi senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.
Una seconda possibilità che ha il cittadino è quella di comunicare direttamente all'Agenzia tramite e_mail o telefono l'opposizione all'invio dei dati sanitari entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa sanitaria. Tali dati saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, ma, a loro volta, non saranno messi a disposizione dell'Agenzia Entrate, che non potrà utilizzarli per la dichiarazione precompilata.
Nel caso in cui non abbia esercitato il diritto di opposizione entro questo termine per tutte od una parte delle spese sanitarie, l'ultima finestra temporale a disposizione del paziente si apre tra il 09 febbraio e l'08 marzo. In questo lasso temporale potrà accedere direttamente al Sistema Tessera Sanitaria e selezionare le spese sanitarie che non vorrà trasmettere all'Agenzia Entrate. Quest'ultima modalità di opposizione è utile anche per i cosiddetti ripensamenti.
Fonte: Nt plus Fisco del 04 gennaio 2024.

Stretta sulle compensazioni creditizie

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che i crediti INPS emergenti dal quadro RR del modello redditi persone fisiche, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti ed alla gestione separata, saranno compensabili nel mod. F24 a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale scaturiranno, indipendentemente dal loro ammontare.
La stessa Legge prevede che le compensazioni orizzontali in F24, a partire dal 01 luglio 2024, non potranno più essere effettuate tramite home banking. Si potranno utilizzare per l'invio del modello F24 solamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate.
Dal 01 luglio 2024 viene previsto anche un divieto di compensazione orizzontale per tutte le tipologie di crediti di quei contribuenti che hanno ruoli scaduti e/o avvisi di accertamento esecutivi scaduti superiori a complessivi 100 mila euro per imposte erariali e relativi accessori. Sono esclusi da tale computo i tributi locali, i contributi INPS ed i premi INAIL.
Si tenga presente che rimane invariato il divieto di compensazione orizzontale di crediti tributari per chi ha ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori superiori a 1.500 euro.
Fonte: Sole 24 ore (norme e tributi) del 24 gennaio 2024.

Differenza tra credito inesistente e non spettante

Il Dlgs di riforma dell'accertamento approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 gennaio 2024 disciplina la differenza tra credito inesistente e non spettante dal punto di vista tributario rifacendosi alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.34419 e 34452 depositate l'11/12/2023).
Se ricorrono contemporaneamente i seguenti due requisiti si tratta di credito inesistente, altrimenti è non spettante:
1) Il credito è frutto, in tutto o in parte, di artificiosa rappresentazione o è carente dei presupposti costitutivi legali oppure è sorto, ma è estinto al momento del suo utilizzo.
2) L'inesistenza del credito non è riscontrabile attraverso i controlli formali ex art. 36 bis, 36 ter del dpr 600\73 e 54 bis del dpr 633\72.
Per completezza va detto che la Cassazione Penale con sentenza 6\2024 ha fornito una definizione più ampia di credito inesistente rispetto a quella appena descritta, con la conseguenza singolare che uno stessa compensazione di credito indebita potrebbe essere sanzionata dal punto di vista tributario in modo lieve rientrando nella casistica di credito non spettante, ed essere trattata penalmente come credito inesistente prevedendo la reclusione fino a 6 anni. 
Fonte: Norme e Tributi p.4 Sole 24 Ore del 09/02/2024



Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs n.13 del 12 febbraio 2024, il 22 febbraio 2024 è entrato in vigore il concordato preventivo biennale. Si tratta di una proposta di reddito d'impresa/lavoro autonomo formulata dal Fisco per il biennio 2024 - 2025 sulla quale andranno calcolate e versate IRPEF - IRES - IRAP e contributi previdenziali. Il contribuente dovrà ponderare bene tale possibilità perché, una volta firmato l'accordo, avrà poche ed eccezionali possibilità di fuoriuscita dall'impegno preso. Solamente per i contributi previdenziali, in caso di reddito concordato inferiore a quello effettivo, si potrà scegliere di versare la differenza sul maggiore reddito effettivo.
L'IVA rimane fuori dal concordato e quindi andrà calcolata e versata secondo le modalità ordinarie.
I soggetti interessati sono tutti i contribuenti soggetti all'applicazione degli ISA e quelli in regime forfettario che applicano il concordato, in via sperimentale, limitatamente al solo periodo  2024.
In linea generale, l'accettazione della proposta di concordato deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre per il periodo d'imposta 2023 il termine è fissato al 15 ottobre 2024 per i soggetti IRPEF ed entro il 15 esimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti IRES, (entro il 15 ottobre 2024 per coloro che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare).
La proposta dell'Agenzia Entrate determina il reddito della gestione caratteristica, pertanto, plusvalenze e minusvalenze incideranno rispettivamente in aumento e in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. La normativa non richiama, però, le perdite su beni ex art. 101 Tuir. Ciò significa che, una volta accettata la proposta, se dovesse verificarsi un'importante perdita su crediti, essa non potrà essere dedotta ai fini del concordato e il reddito effettivo potrebbe, così, risultare inferiore al reddito concordato ormai già accettato.
Fonte: Circolare per il professionista (24 Ore) n. 09 del 28/02/2024.